Art. 1.

      1. I contratti di franchising devono rispettare, a pena di nullità, i princìpi contenuti nella presente legge.
      2. Per franchising si intende un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how o brevetti da utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi ad utilizzatori finali.
      3. Per contratto di franchising si intende un accordo con il quale un'impresa, affiliante, concede ad un'altra, affiliata, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare determinati tipi di beni e servizi.